Sentenza n. 119 del 1986

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SENTENZA N. 119

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge riapprovata il 12 luglio 1979 dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato l'8 agosto 1979, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1979;

udito nella Camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto in fatto

Con ricorso in data 7 agosto 1979 (n. 21/1979 Reg. ric.) il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta recante "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale" riapprovata, dopo il rinvio ex art. 31 dello Statuto speciale, il 12 luglio 1979.

Viene rilevato un contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui tale legge stabilisce il requisito della residenza, quanto meno triennale, in Valle d'Aosta ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di assistenza ai nefropatici cronici o ai pazienti sottoposti a trapianto renale.

Detta condizione limitativa, estranea allo stato di malattia che giustifica il beneficio, verrebbe a costituire un ostacolo di carattere sostanziale per il godimento della prestazione assistenziale, creando "grave discriminazione" nei confronti di cittadini ugualmente colpiti da tale malattia, ma residenti nella regione da meno di tre anni.

Contraria ai principi costituzionali predetti viene dedotta, inoltre, l'assenza nella legge di ogni riferimento alle condizioni economiche degli interessati, necessario presupposto per una limitazione o una diversa commisurazione del beneficio assistenziale.

Nelle more del presente giudizio é stata approvata e promulgata la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70 di contenuto sostanzialmente identico a quello di cui alla legge impugnata, ma che soddisfa (artt. 1 e 3 del nuovo testo) ai rilievi che avevano formato oggetto di impugnativa.

Considerato in diritto

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva proposto ricorso avverso la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvata il 15 maggio 1979 e riapprovata - dopo il rinvio di cui all'art. 31 (penultimo comma) dello Statuto speciale - addì 12 luglio successivo, recante "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".

Ciò sul rilievo di una assunta illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, di tale normativa, nella parte in cui i benefici di cui trattasi e senza riferimento alcuno alle condizioni economiche degli interessati vengono, comunque, condizionati alla residenza triennale nella Valle d'Aosta.

Tuttavia, risultando accolti a seguito della legge regionale 7 dicembre 1979 n. 70, come esposto in narrativa, i rilievi del Governo formulati in ordine alla precedente legge di "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale", é venuta meno la situazione di contrasto evidenziata dal ricorso de quo.

Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, relativo al disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta approvato il 15 maggio 1979 e riapprovato il 12 luglio stesso anno, recante "Provvidenze a favore dei nefropatici cronici in dialisi iterativa o sottoposti a trapianto renale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1986.